1. Allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge.
2. L'Agenzia ha sede legale in Roma ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura tecnica, finalizzati ad una razionale gestione della programmazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
3. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.