Art. 2.
(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche).

      1. Allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituita l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla presente legge.
      2. L'Agenzia ha sede legale in Roma ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. All'Agenzia sono attribuiti compiti di natura tecnica, finalizzati ad una razionale gestione della programmazione e dell'attuazione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche.
      3. All'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

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      4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e stabilisce i princìpi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.